LE NOVITA' IN VIGORE DAL 23 FEBBRAIO 2007

Fasce di potenza incentivata e modalità di scambio di energia
Sono 3 le fasce di potenza degli impianti ammessi:

Prima: 1kWp-3 kWp (scambio sul posto o cessione)
Seconda: 3Kwp-20kWp (scambio sul posto o cessione)
Terza: > 20kWp (cessione)

Gli impianti devono essere connessi in rete ed essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche, condomini, e soggetti pubblici.
Al Conto Energia possono accedere anche gli impianti già installati e già connessi in rete, ma solo per la quota, detta di potenziamento, che verrà installata aderendo a questo sistema di incentivazione (l'installato non conta, quindi) o quelli che, accettati per il conto energia, dopo almeno due anni, subiscono un incremento di potenza.
Tariffe incentivanti applicate
E’ stato introdotto il concetto di integrazione architettonica ovvero, interventi che limitano l'impatto dell'impianto su suoli non urbanizzati (utilizzo di suoli agricoli) ed interventi che, nell'involucro edilizio, prediligono l'utilizzo dell'impianto come elemento costruttivo vero e proprio, godono di una tariffa superiore. Si distinguono, quindi, caso per caso, 3 tipologie di impianto: non integrato, parzialmente integrato, integrato. Rispettivamente, per ciascuna fascia, si applicano le seguenti tariffe:

Prima fascia: 0,40; 0,44; 0,49 €/kWh
Seconda fascia: 0,38; 0,42; 0,46 €/kWh
Terza fascia: 0,36; 0,40; 0,44 €/kWh

La tariffa incentivante è prevista per 20 anni, e sono previste alcune modifiche negli anni a seguire. La tariffa sarà decurata del 2% dal 2009 al 2010 per ogni anno successivo al 2008. Dopo i suddetti termini la modiifica sarà regolata da appositi decreti. Importante:
queste modifiche riguarderanno solamente gli impianti entrati in esercizio nei periodi suddetti e nessuna modifica sarà apportata alle tariffe già concesse in precedenza.
Premi alla tariffazione
Il decreto prevede alcuni premi aggiuntivi alla tariffa base. Il premio è del 5% rispetto alla tariffa riconosciuta nei casi seguenti:

• Per i soli impianti non integrati di seconda e terza fascia per cui il proprietario dell'impianto ottiene il titolo di Autoproduttore di energia elettrica in base al DLGs 16 marzo 1999 n°79.
• Per gli impianti di cui il proprietario sia una scuola pubblica o paritaria, o una struttura sanitaria pubblica.
• Per gli impianti integrati architettonicamente in sostituzione di coperture di eternit o comunque contenenti amianto.
• Per gli impianti i cui soggetti pubblici sono enti locali con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti.

Gli incrementi precedenti non sono tra loro cumulabili.

Premi ulteriori alla tariffazione

Sono previsti, inoltre, altri premi che sono sinergici con gli altri previsti dalla Finzianaria 2007 ai sensi del cosiddetto Pacchetto Kyoto.
Importante. Questi incrementi non hanno una percentuale fissa: questa varia a seconda di precisi criteri che qui elenchiamo:

• Il diritto al premio avviene se il proprietario dell'impianto, installato su edifici, si doti di un Attestato di certificazione energetica in cui siano descritti interventi migliorativi atti alla riduzione del fabbisogno energetico per l'edificio in questione.
• Il premio è previsto se, successivamente alla data di entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico, il proprietario implementa gli interventi descritti nell'Attestato in modo da ridurre, esclusi i miglioramenti introdotti dall'impianto fotovoltaico stesso, di almeno il 10% l'indice di prestazione energetica.
• L'attestato va quindi ricompilato in base alle nuove modifiche apportate.
• Il premio alla tariffazione entra in vigore dall'anno solare successivo a quello in cui si realizzano gli interventi di riqualificazione energetica. In qualsiasi caso il premio non può eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in funzione dell'Impianto fotovoltaico. • La maggiorazione vale per tutti gli anni a seguire fino alla scadenza dei 20 anni.
• Il premio è riconosciuto per ulteriori interventi di qualificazione energetica.
• Il premio di incentivazione è anche riconosciuto a qualsiasi edifcio, costruito in data successiva all'entrata in vigore del decreto sul Conto Energia, che sottostando alle norme della 192/05, presenti una riduzione di almeno il 50% rispetto ai valori presenti nell' Allegato C del decreto 192/05.

Procedure di accesso e Burocrazie della pratica
La burocrazia, un tempo lunga e complicata, è ridotta all'essenziale.

• Chiunque possegga i requisiti per accedere alle tariffe, presenta al Distributore locale di energia il progetto preliminare dell'impianto.
• Il propritario dell'impianto realizza l'impianto (seguendo le normative presenti nel comune di installazione, e quindi, solitamente, specie per le prime due fasce, presentando una D.I.A.)
• Una volta terminato l'impianto, il proprietario trasmette al gestore di rete l'ultimazione dei lavori e al GSE, entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori, la richiesta di accesso alle tariffe incetivanti.
• Entro altri 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al punto precedente, il GSE, considerate tutte le disposizioni vigenti, comunica al proprietario la tariffa riconosciuta.

Limiti dell'incentivazione
Esistono limiti al rilascio delle tariffe incentivanti. Qui di seguito l'elenco completo:

• Le tariffe ed i premi non sono riconosciuti agli impianti per la cui realizzazione siano stati utilizzati finanziamenti a capitalizzazione anticipata che superino il 20% del costo dell'investimento. Questo limite non vale per gli enti pubblici comprese scuole, e strutture sanitarie.
• Non è prevista la cumulabilità con Certificati verdi, ed i titoli derivati dalle disposizioni attuative del DLGs 16 Marzo 1999 n° 79.
• Non si applicano le tariffe per tutti gli impianti realizzati nel rispetto degli obblighi introdotti dal DLGs 19 agosto 2005 n° 192 e dalla legge 27 dicembre 2006 n° 296 entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2010.
• Non si applicano le tariffe ed i premi agli impianti per i quali sia stata riconosciuta la detrazione fiscale (anche in caso di proroghe e modifiche della stessa) ai sensi della Legge 27 dicembre 2002 n° 289.

Questa la trafila burocratica, valida per tuti gli impianti e senza i vincoli temporali dei precedenti decreti.
Quanto sopra riportato è un estratto essenziale per orientarsi all'interno della nuova legislazione sull'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonte fotovoltaica.

Facciamo due esempi:
impianto da 3 KWp

Per la realizzazione di un impianto da 3 KWp è possibile stimare un prezzo chiavi in mano pari a circa 19000 € + iva 10%. Si ipotizza un costo medio per KWh acquistato dal proprio gestore pari a 0,15 €/KWh. Trattandosi di impianto con potenza di picco inferiore ai 3KWp e ipotizzando di realizzare un impianto integrato il contributo in conto energia sarà pari a 0,49 €/KWh.

impianto da 20 KWp

Per la realizzazione di un impianto da 20 KWp è possibile stimare un prezzo chiavi in mano pari a circa 100000 € + iva 10%. Si ipotizza un costo medio per KWh acquistato dal proprio gestore pari a 0,15 €/KWh. Trattandosi di impianto con potenza di picco compresa tra 3 e 20 KWp e ipotizzando di realizzare un impianto integrato il contributo in conto energia sarà pari a 0,46 €/KWh.

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